Regolamento
Vediamo nel dettaglio le novità che stabilisce il Regolamento Europeo.
- Autorizzazione e regime transitorio: le piattaforme di crowdfunding devono presentare la domanda di autorizzazione ad esercitare presso l’Autorità competente dello Stato membro di cui fanno parte. Compito dell’Autorità sarà anche quello di vigilanza dell’operato dei portali.L’Italia però non ha ancora definito chi sarà l’Autorità competente. Questo compito potrebbe spettare alla Consob o a Banca d’Italia.
- Il passaporto europeo: una volta che le piattaforme acquisiscono l’autorizzazione verrà loro consegnato un passaporto europeo che concederà di operare in tutti gli Stati membri. Con questo anche le stesse imprese che richiedono il finanziamento in crowdfunding possono accedere alla raccolta fondi su tutto il territorio europeo.
- Raccolta e investimenti: la raccolta di capitale di rischio sarà estesa anche a imprese diverse dalle PMI. Le piattaforme di crowdfunding potranno collocare minibond presso gli investitori retail, mentre non sarà più possibile collocare quote di OICR. Ogni impresa ha un massimo di raccolta pari a 5 milioni di euro nell’arco di un anno.In più tutti i portali di crowdfunding sono obbligati a definire chiare politiche di analisi, valutazione e selezione dei progetti proposti in piattaforma. Con lo scopo di tutelare gli investitori.Saranno introdotte delle bacheche elettroniche che favoriranno il mercato secondario degli strumenti oggetto di crowdfunding, facilitando l’uscita dall’investimento.
- Tutela per gli investitori: il regolamento prevede una suddivisione degli investitori in “sofisticati” e “meno sofisticati” volta alla loro tutela, introducendo livelli di salvaguardia differenziati in base alla categoria di appartenenza. Le piattaforme dovranno esporre all’investitore meno sofisticato i rischi e ottenere un consenso esplicito di investimento.
- Conflitto di interessi: i gestori delle piattaforme non potranno aderire ai progetti presentati sulle piattaforme, evitando così di privilegiare i loro interessi. Sono previsti inoltre dei requisiti in merito ai reclami.
Con l’introduzione della normativa dovrebbero anche dettare delle regole più precise in merito alla tassazione.
Sotto Sezione 1
Vediamo nel dettaglio le novità che stabilisce il Regolamento Europeo.
- Autorizzazione e regime transitorio: le piattaforme di crowdfunding devono presentare la domanda di autorizzazione ad esercitare presso l’Autorità competente dello Stato membro di cui fanno parte. Compito dell’Autorità sarà anche quello di vigilanza dell’operato dei portali.L’Italia però non ha ancora definito chi sarà l’Autorità competente. Questo compito potrebbe spettare alla Consob o a Banca d’Italia.
- Il passaporto europeo: una volta che le piattaforme acquisiscono l’autorizzazione verrà loro consegnato un passaporto europeo che concederà di operare in tutti gli Stati membri. Con questo anche le stesse imprese che richiedono il finanziamento in crowdfunding possono accedere alla raccolta fondi su tutto il territorio europeo.
- Raccolta e investimenti: la raccolta di capitale di rischio sarà estesa anche a imprese diverse dalle PMI. Le piattaforme di crowdfunding potranno collocare minibond presso gli investitori retail, mentre non sarà più possibile collocare quote di OICR. Ogni impresa ha un massimo di raccolta pari a 5 milioni di euro nell’arco di un anno.In più tutti i portali di crowdfunding sono obbligati a definire chiare politiche di analisi, valutazione e selezione dei progetti proposti in piattaforma. Con lo scopo di tutelare gli investitori.Saranno introdotte delle bacheche elettroniche che favoriranno il mercato secondario degli strumenti oggetto di crowdfunding, facilitando l’uscita dall’investimento.
- Tutela per gli investitori: il regolamento prevede una suddivisione degli investitori in “sofisticati” e “meno sofisticati” volta alla loro tutela, introducendo livelli di salvaguardia differenziati in base alla categoria di appartenenza. Le piattaforme dovranno esporre all’investitore meno sofisticato i rischi e ottenere un consenso esplicito di investimento.
- Conflitto di interessi: i gestori delle piattaforme non potranno aderire ai progetti presentati sulle piattaforme, evitando così di privilegiare i loro interessi. Sono previsti inoltre dei requisiti in merito ai reclami.
Con l’introduzione della normativa dovrebbero anche dettare delle regole più precise in merito alla tassazione.
Sotto Sezione 2
Vediamo nel dettaglio le novità che stabilisce il Regolamento Europeo.
- Autorizzazione e regime transitorio: le piattaforme di crowdfunding devono presentare la domanda di autorizzazione ad esercitare presso l’Autorità competente dello Stato membro di cui fanno parte. Compito dell’Autorità sarà anche quello di vigilanza dell’operato dei portali.L’Italia però non ha ancora definito chi sarà l’Autorità competente. Questo compito potrebbe spettare alla Consob o a Banca d’Italia.
- Il passaporto europeo: una volta che le piattaforme acquisiscono l’autorizzazione verrà loro consegnato un passaporto europeo che concederà di operare in tutti gli Stati membri. Con questo anche le stesse imprese che richiedono il finanziamento in crowdfunding possono accedere alla raccolta fondi su tutto il territorio europeo.
- Raccolta e investimenti: la raccolta di capitale di rischio sarà estesa anche a imprese diverse dalle PMI. Le piattaforme di crowdfunding potranno collocare minibond presso gli investitori retail, mentre non sarà più possibile collocare quote di OICR. Ogni impresa ha un massimo di raccolta pari a 5 milioni di euro nell’arco di un anno.In più tutti i portali di crowdfunding sono obbligati a definire chiare politiche di analisi, valutazione e selezione dei progetti proposti in piattaforma. Con lo scopo di tutelare gli investitori.Saranno introdotte delle bacheche elettroniche che favoriranno il mercato secondario degli strumenti oggetto di crowdfunding, facilitando l’uscita dall’investimento.
- Tutela per gli investitori: il regolamento prevede una suddivisione degli investitori in “sofisticati” e “meno sofisticati” volta alla loro tutela, introducendo livelli di salvaguardia differenziati in base alla categoria di appartenenza. Le piattaforme dovranno esporre all’investitore meno sofisticato i rischi e ottenere un consenso esplicito di investimento.
- Conflitto di interessi: i gestori delle piattaforme non potranno aderire ai progetti presentati sulle piattaforme, evitando così di privilegiare i loro interessi. Sono previsti inoltre dei requisiti in merito ai reclami.
Con l’introduzione della normativa dovrebbero anche dettare delle regole più precise in merito alla tassazione.
Sotto Sezione 3
Vediamo nel dettaglio le novità che stabilisce il Regolamento Europeo.
- Autorizzazione e regime transitorio: le piattaforme di crowdfunding devono presentare la domanda di autorizzazione ad esercitare presso l’Autorità competente dello Stato membro di cui fanno parte. Compito dell’Autorità sarà anche quello di vigilanza dell’operato dei portali.L’Italia però non ha ancora definito chi sarà l’Autorità competente. Questo compito potrebbe spettare alla Consob o a Banca d’Italia.
- Il passaporto europeo: una volta che le piattaforme acquisiscono l’autorizzazione verrà loro consegnato un passaporto europeo che concederà di operare in tutti gli Stati membri. Con questo anche le stesse imprese che richiedono il finanziamento in crowdfunding possono accedere alla raccolta fondi su tutto il territorio europeo.
- Raccolta e investimenti: la raccolta di capitale di rischio sarà estesa anche a imprese diverse dalle PMI. Le piattaforme di crowdfunding potranno collocare minibond presso gli investitori retail, mentre non sarà più possibile collocare quote di OICR. Ogni impresa ha un massimo di raccolta pari a 5 milioni di euro nell’arco di un anno.In più tutti i portali di crowdfunding sono obbligati a definire chiare politiche di analisi, valutazione e selezione dei progetti proposti in piattaforma. Con lo scopo di tutelare gli investitori.Saranno introdotte delle bacheche elettroniche che favoriranno il mercato secondario degli strumenti oggetto di crowdfunding, facilitando l’uscita dall’investimento.
- Tutela per gli investitori: il regolamento prevede una suddivisione degli investitori in “sofisticati” e “meno sofisticati” volta alla loro tutela, introducendo livelli di salvaguardia differenziati in base alla categoria di appartenenza. Le piattaforme dovranno esporre all’investitore meno sofisticato i rischi e ottenere un consenso esplicito di investimento.
- Conflitto di interessi: i gestori delle piattaforme non potranno aderire ai progetti presentati sulle piattaforme, evitando così di privilegiare i loro interessi. Sono previsti inoltre dei requisiti in merito ai reclami.
Con l’introduzione della normativa dovrebbero anche dettare delle regole più precise in merito alla tassazione.
Sotto Sezione 4
Vediamo nel dettaglio le novità che stabilisce il Regolamento Europeo.
- Autorizzazione e regime transitorio: le piattaforme di crowdfunding devono presentare la domanda di autorizzazione ad esercitare presso l’Autorità competente dello Stato membro di cui fanno parte. Compito dell’Autorità sarà anche quello di vigilanza dell’operato dei portali.L’Italia però non ha ancora definito chi sarà l’Autorità competente. Questo compito potrebbe spettare alla Consob o a Banca d’Italia.
- Il passaporto europeo: una volta che le piattaforme acquisiscono l’autorizzazione verrà loro consegnato un passaporto europeo che concederà di operare in tutti gli Stati membri. Con questo anche le stesse imprese che richiedono il finanziamento in crowdfunding possono accedere alla raccolta fondi su tutto il territorio europeo.
- Raccolta e investimenti: la raccolta di capitale di rischio sarà estesa anche a imprese diverse dalle PMI. Le piattaforme di crowdfunding potranno collocare minibond presso gli investitori retail, mentre non sarà più possibile collocare quote di OICR. Ogni impresa ha un massimo di raccolta pari a 5 milioni di euro nell’arco di un anno.In più tutti i portali di crowdfunding sono obbligati a definire chiare politiche di analisi, valutazione e selezione dei progetti proposti in piattaforma. Con lo scopo di tutelare gli investitori.Saranno introdotte delle bacheche elettroniche che favoriranno il mercato secondario degli strumenti oggetto di crowdfunding, facilitando l’uscita dall’investimento.
- Tutela per gli investitori: il regolamento prevede una suddivisione degli investitori in “sofisticati” e “meno sofisticati” volta alla loro tutela, introducendo livelli di salvaguardia differenziati in base alla categoria di appartenenza. Le piattaforme dovranno esporre all’investitore meno sofisticato i rischi e ottenere un consenso esplicito di investimento.
- Conflitto di interessi: i gestori delle piattaforme non potranno aderire ai progetti presentati sulle piattaforme, evitando così di privilegiare i loro interessi. Sono previsti inoltre dei requisiti in merito ai reclami.
Con l’introduzione della normativa dovrebbero anche dettare delle regole più precise in merito alla tassazione.
Sotto Sezione 5
Vediamo nel dettaglio le novità che stabilisce il Regolamento Europeo.
- Autorizzazione e regime transitorio: le piattaforme di crowdfunding devono presentare la domanda di autorizzazione ad esercitare presso l’Autorità competente dello Stato membro di cui fanno parte. Compito dell’Autorità sarà anche quello di vigilanza dell’operato dei portali.L’Italia però non ha ancora definito chi sarà l’Autorità competente. Questo compito potrebbe spettare alla Consob o a Banca d’Italia.
- Il passaporto europeo: una volta che le piattaforme acquisiscono l’autorizzazione verrà loro consegnato un passaporto europeo che concederà di operare in tutti gli Stati membri. Con questo anche le stesse imprese che richiedono il finanziamento in crowdfunding possono accedere alla raccolta fondi su tutto il territorio europeo.
- Raccolta e investimenti: la raccolta di capitale di rischio sarà estesa anche a imprese diverse dalle PMI. Le piattaforme di crowdfunding potranno collocare minibond presso gli investitori retail, mentre non sarà più possibile collocare quote di OICR. Ogni impresa ha un massimo di raccolta pari a 5 milioni di euro nell’arco di un anno. In più tutti i portali di crowdfunding sono obbligati a definire chiare politiche di analisi, valutazione e selezione dei progetti proposti in piattaforma. Con lo scopo di tutelare gli investitori. Saranno introdotte delle bacheche elettroniche che favoriranno il mercato secondario degli strumenti oggetto di crowdfunding, facilitando l’uscita dall’investimento.
- Tutela per gli investitori: il regolamento prevede una suddivisione degli investitori in “sofisticati” e “meno sofisticati” volta alla loro tutela, introducendo livelli di salvaguardia differenziati in base alla categoria di appartenenza. Le piattaforme dovranno esporre all’investitore meno sofisticato i rischi e ottenere un consenso esplicito di investimento.
- Conflitto di interessi: i gestori delle piattaforme non potranno aderire ai progetti presentati sulle piattaforme, evitando così di privilegiare i loro interessi. Sono previsti inoltre dei requisiti in merito ai reclami.
Con l’introduzione della normativa dovrebbero anche dettare delle regole più precise in merito alla tassazione.